Termini e Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (PARTE A)

OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL LOCATORE

PLUCONFORM SRLS – di seguito denominata “Locatore” – consegna al locatario – di seguito denominato “Cliente” – l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante (circostanza diversa sarà opponibile se risultasse da regolare verbale di consegna e da contratto di noleggio). Ad inizio noleggio, il Cliente dovrà lasciare un deposito per il carburante. L’età minima per il noleggio dell’autoveicolo è di 23 anni e quella massima è di 82 anni. L’età minima per il noleggio dei veicoli commerciali furgoni è di 23 anni. In ogni caso, sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di noleggio devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richiesta dal Locatore. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto a sua libera discrezione nonché a suo insindacabile giudizio. L’autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta, nonché gli altri eventuali accessori elencati a pag. 1 del contratto di noleggio; carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata nell’autoveicolo; il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la carta verde assicurativa). Tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del Cliente che, prendendo l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E’, comunque, fatto salvo il diritto del Cliente di provare l’esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E’ obbligo del Cliente di comunicare al Locatore la scoperta dei predetti vizi con immediatezza.

  • In caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo non è prevista la sostituzione, né sono previste altre forme di assistenza a carico del Locatore. E’ previsto il servizio di assistenza da parte dell’ACI, come da informazioni fornite al momento della sottoscrizione del contratto.
  • Il Locatore si obbliga a rimborsare al Cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo purché le medesime risultino da fattura regolarmente intestata alla PLUCONFORM SRLS. Per spese il cui ammontare è superiore a € 51,65 (IVA esclusa), il Cliente dovrà chiedere autorizzazione preventiva alla PLUCONFORM SRLS. Le spese saranno rimborsate solo nel caso in cui il guasto non sia stato causato dal Cliente. Il Locatore garantisce che la responsabilità civile del Cliente (e/o di altra persona specificatamente indicata sul contratto e pertanto autorizzata a condurre l’autoveicolo) è coperta da regolare polizza assicurativa con un massimale unico di € 8.000.000,00 per i danni alle persone, alle cose o agli animali. 

OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE

  • Il Cliente è responsabile dell’autoveicolo fino al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è effettuato in sua presenza. In caso di restituzione del veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, il Cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio fino alla presa in consegna della vettura da parte del personale di banco del Locatore e, comunque, fino all’orario previsto nel contratto di noleggio. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull’autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del Cliente. Le riparazioni verranno effettuate esclusivamente presso la carrozzeria di fiducia del locatore (autocarrozzeria Lupese), con saldo fattura integralmente a carico del Cliente.
  • Il Cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tariffa ufficiale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti); b) a condurre diligentemente l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. Non ottemperando a tale obbligo, il Cliente autorizza il Locatore ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento (c.d. “refuel”) il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente medesimo. Inoltre, il Cliente ha l’obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio (benzina senza piombo o gasolio); in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo e/o in caso di immissione di carburante impuro, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo e, quindi, sarà tenuto a corrisponderne il pagamento; d) a curare la manutenzione ordinaria del veicolo, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; f) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell’autoveicolo; g) a non introdurre animali nel veicolo, fatta eccezione per i cani guida; h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno; i) nel caso di possesso di pass riservato a disabili, il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità competente la targa del veicolo noleggiato al fine di evitare il pagamento del corrispettivo del servizio aggiuntivo relativo, in ipotesi di contestazioni e irrogazione di sanzioni. In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (Compagnie di carte di credito) sono addebitate al Cliente tutte le spese e i corrispettivi per servizi aggiuntivi non noti al momento della consegna del veicolo ma rilevati e maturati successivamente alla restituzione della vettura (c.d. “Delayed Charge”). L’accettazione del “Delayed Charge” è espressamente indicata nel contratto individuale di noleggio e sottoscritta dal Cliente. Rientrano nell’ambito del “Delayed Charge” le seguenti tipologie di corrispettivi: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, traino del veicolo; perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe, i corrispettivi per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo.
  • Il Cliente si impegna a non condurre od usare l’autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino: a) in uno Stato diverso da Italia, Francia (e Corsica), Germania, Spagna, Portogallo, Andorra, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Liechtenstein, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Slovenia, Croazia. La conduzione del veicolo nel territorio di uno Stato estero diverso da quelli sopra elencati rende inefficaci tutte le coperture assicurative e legittima il Locatore ad addebitare, in via di rivalsa, al Cliente tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l’inosservanza dell’impegno assunto. b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata a pag. 1 della lettera di noleggio; g) se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo, luogo e data di riconsegna del veicolo a fine nolo; h) per spingere e/o trainare oggetti; i) su trazzere, e/o strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada. Il Cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo Codice della Strada (Art. 117). Al momento della consegna, i veicoli sono privi di additivo antigelo. In presenza di situazioni ambientali o climatiche che ne richiedano l’uso (es. guida in montagna o temperature rigide) l’aggiunta del predetto additivo dovrà essere effettuata a cura e spese del Cliente. In ogni caso, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ. il Cliente dovrà risarcire il Locatore per i danni derivanti dall’eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo; Il Cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve ove obbligato per legge.
  • In conformità a quanto previsto dall’art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all’autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di € 60,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All’atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all’entità del pregiudizio sofferto.  Inoltre, per qualsivoglia danno ascrivibile a responsabilità del Cliente ai sensi dell’art. 1588 cod. civ., sarà a lui interamente addebitato il lucro cessante derivante dal fermo tecnico del veicolo per le necessarie riparazioni. In particolare, sarà addebitata al Cliente una somma, calcolata in base alla tariffa ufficiale in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per una durata corrispondente al periodo di fermo tecnico. E’ inoltre convenuto che, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ., in caso di guasto o danno che comporti l’immobilizzo del veicolo, il Locatore è autorizzato ad addebitare al Cliente l’importo per il traino. E’ stabilito altresì che, qualora dopo che il Cliente ha richiesto l’intervento del carro attrezzi non si dia luogo al traino del veicolo per scelta o comunque per fatto riferibile al Cliente medesimo, oppure a seguito di riparazione in loco, a quest’ultimo verrà addebitato il costo dell’intervento nella misura del 100% del costo del servizio traino. Nell’ipotesi di violazione del Codice della Strada e/o delle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, che disciplinano la circolazione stradale nelle aree urbane ed extraurbane commessa dal Cliente o dal conducente, anche se diverso dal Cliente, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti. Qualora, unitamente o disgiuntamente dalle predette sanzioni, sia disposto il fermo amministrativo e/o il sequestro del mezzo, il Cliente dovrà, inoltre, corrispondere il prezzo del noleggio dell’autoveicolo, calcolato in base alla tariffa ufficiale, per tutto il periodo compreso tra la data del fermo amministrativo e/o sequestro e la cessazione degli effetti della misura applicata. Dovrà, altresì, tenere indenne il Locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa di cui trattasi.  All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il personale del Locatore, lo stato del veicolo. In caso di mancata verifica congiunta, che non sia imputabile ad omissioni e/o carenze organizzative del Locatore, il Cliente autorizza il Locatore medesimo ad addebitare un importo pari all’ammontare degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. E’ comunque fatta salva la facoltà del Cliente di fornire la prova di cui al citato art. 1588 cod. civ. Qualora non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire al Locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il Cliente deve, comunque, all’atto della riconsegna del veicolo, dichiarare esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento.
  • In caso di incidente, il Cliente è obbligato a: a) informare immediatamente (tramite e-mail, pec, telegramma o a mezzo fax) il Locatore trasmettendogli, nelle successive 24 ore, una relazione dettagliata compilata sul modulo accluso ai documenti dell’autoveicolo; b) informare la più vicina Autorità e farsi rilasciare copia del rapporto che dovrà essere inoltrato alla stazione di noleggio entro 24 ore; c) compilare la constatazione amichevole di incidente (CAI) in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare alla controparte, prendendo nota dei nomi, degli indirizzi e dei recapiti telefonici delle parti e dei testimoni, dei numeri di targa di tutti gli autoveicoli coinvolti, dei dati relativi all’assicurazione ed alla proprietà di tali autoveicoli; d) fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile: e) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente non presenti la dichiarazione amichevole d’incidente compilata in ogni sua parte (e firmata dalla controparte - ovvero, ove ciò non sia possibile, non assolva almeno all’obbligo informativo di cui alla precedente lettera a) - insieme al rapporto compilato dall’Autorità e/o non adempia alle altre formalità sopra indicate, il Cliente rimane responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati all’autoveicolo prescindendo, così, dal limite addebitato a titolo di penale.
  • Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo e le chiavi presso gli uffici del Locatore entro la data indicata a pag. 1 del contratto di noleggio, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui gli è stata consegnata. Il noleggio si intende definito alla ricezione delle chiavi da parte del personale del Locatore. La consegna irrituale e secondo modalità diverse da quelle indicate sul contratto di noleggio si intende a titolo oneroso, ossia con addebito al Cliente dei costi sostenuti per condurre la vettura al luogo indicato sul contratto. Qualora l’autoveicolo non fosse riconsegnato entro la data stabilita, il Locatore provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale dell’autoveicolo presumendosi come tale la volontà del Cliente dopo la data prestabilita, nel senso che lo stesso abbia inteso abbandonare l’autoveicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. Il Locatore, in questo caso, non assume obblighi di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il Cliente abbia lasciato all’interno dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente lasci le chiavi all’interno dell’autoveicolo, chiudendolo, egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l’apertura ed il recupero dello stesso, più la somma, secondo le tariffe ufficiali in vigore, relativa al periodo di tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio (lucro cessante per fermo tecnico); Rimarrà comunque ad esclusivo carico del Cliente il costo della perizia danni e delle spese postali.
  • Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore:
    1. la tariffa inerente al periodo di noleggio stabilito prevista per la categoria di vettura prescelta al momento della stipula del contratto di noleggio ed ivi specificata alla pag. 1;
    2. il supplemento viaggio a lasciare (VAL) dovuto qualora l’autoveicolo fosse riconsegnato in luogo diverso da quello di inizio noleggio;
    3. l’I.V.A. in vigore al momento della chiusura del contratto;
    4. la somma necessaria per riempire di carburante il serbatoio o ripristinarne il livello iniziale ed il servizio rifornimento (ciò nell’ipotesi in cui il Cliente non riconsegni l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio);
    5. le somme eventualmente dovute a titolo di penali;
    6. supplemento in caso di consegna e/o ripresa della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro.
  • Tutte le volte che si deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento in cui l’autoveicolo è stato consegnato al Cliente, a meno che la tariffa non preveda diversamente. E’ prevista una tolleranza massima di 59 minuti oltre la quale verrà addebitato un giorno di noleggio in più. Ad ogni modo, il conteggio è soggetto a verifica finale da parte dell’ufficio di inizio noleggio e/o da parte dell’ufficio di fine noleggio e/o da parte dell’Ufficio Fatturazione.
  • Il Cliente si obbliga a comunicare al Locatore, al momento della firma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida inerenti all’età richiesta ed alla patente di guida previsti per il locatario.
  • Il Cliente ha facoltà di percorrere per ogni contratto di locazione km 600,00. Per ogni ulteriore km è prevista l’applicazione della tariffa pari ad € 0,25 per Km aggiuntivo.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SOLIDARIETA’ CON CONDUCENTE

  • E’ vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo.
  • Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l’autoveicolo.
  • E’ possibile far condurre un veicolo a un secondo conducente purché lo stesso abbia un’età superiore ad anni 26 (ventisei) e purché lo stesso sia identificato al momento della stipula del contratto di locazione (a tal fine dovranno indicarsi i dati del secondo conducente conferendo copia della patente di questi). La nomina di un secondo conducente non determina un costo aggiuntivo.

FURTO E INCENDIO

  • In caso di furto e/o incendio dell’autoveicolo (sia totale, che parziale e/o tentato), il Cliente si obbliga a denunciare il fatto nell’immediatezza alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti nel territorio in cui il fatto si è verificato o è stato scoperto e a consegnare al Locatore copia della denuncia/querela autenticata dalle Autorità medesime. In tal caso il pagamento del nolo è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia/querela, alla tariffa concordata all’inizio del noleggio, ovvero, se la denuncia/querela è consegnata dopo la data prevista per il rientro, alla tariffa ufficiale. In caso di furto totale del veicolo, in aggiunta alla penale o ai diritti risarcitori sopra indicati, verrà al Cliente addebitato un importo pari al costo della stessa quantità di carburante di inizio noleggio determinato sulla base dei prezzi correnti al momento dell’addebito. Al verificarsi del furto, il Cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del Cliente ai fini del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. 

DOCUMENTAZIONE FISCALE

  • Sarà emessa fattura personalizzata soltanto quando sia stata richiesta dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio e lo stesso abbia dichiarato il proprio codice fiscale e/o partita I.V.A.


ESONERI, ESCLUSIONI, CONTROVERSIE, VARIE

  • In conformità con quanto stabilito dagli artt. 33, co. 2, lett. a) e b) e 36, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2006 n. 205, il Locatore sarà responsabile solo per le ipotesi di morte o danno alla persona del Cliente risultante da fatto od omissione del Locatore medesimo e/o di danno sofferto dal Cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto del Locatore stesso. Il Locatore non è tenuto a custodire gli oggetti eventualmente lasciati nell’autoveicolo al momento della riconsegna.

AUTORIZZAZIONE PER ESPORTAZIONE TEMPORANEA

  • Il Locatore autorizza il Cliente a condurre la vettura locata all’estero (vedi art. 2.3 delle presenti condizioni generali di contratto di noleggio) in regime di temporanea esportazione. 

PAGAMENTO DEL NOLEGGIO

  • Il Cliente al momento della stipula del contratto dovrà corrispondere l’importo dovuto per il noleggio direttamente all’operatore di banco e il pagamento potrà essere effettuato mediante una qualsiasi tipologia di carta (carta di credito, debito, prepagata).
  • Il Cliente dovrà presentare una carta di credito in corso di validità ed a lui intestata. In mancanza di tale requisito non si potrà procedere con la consegna del veicolo.
  • Il Cliente dovrà firmare l’autorizzazione all’addebito, sulla carta di credito posta a garanzia, di carburante mancante e/o di eventuali multe e/o gli importi a titolo di penale (c.d. “Delayed Charge”).
  • Decorso il termine del noleggio pattuito, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di addebito per interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di noleggio.

DANNI DA ATTI VANDALICI

  • Di tutti i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici compiuti durante il periodo in cui l’autoveicolo è stato in possesso del Cliente, tanto in sua presenza quanto in sua assenza, lo stesso sarà responsabile nei confronti del Locatore. Il Cliente si obbliga comunque a presentare, al momento della riconsegna del mezzo, regolare denuncia presentata nell’immediatezza alle Autorità competenti nel territorio in cui il fatto si è verificato, pena il pagamento di tutti i danni occorsi.

RECLAMI

  • Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al Locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 20 giorni dal termine del noleggio.

FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

  • Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro di Pescara. La superiore disposizione non si applica, tuttavia, ai Clienti che siano qualificabili come consumatori ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo); nel qual caso, sarà competente il foro della località di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente il diritto e la legge italiana davanti a qualsiasi Foro ed Autorità.

Pluconform srls
INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI ( PARTE B)

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